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Divieto di Sbarco a Ischia


Divieto di Sbarco Ischia - Il  Decreto

 






 

 



Divieto di Sbarco ad Ischia

Ad Ischia i turisti possono sbarcare tranquillamente in auto, TRANNE I RESIDENTI DELLA REGIONE CAMPANIA, per i quali vige il divieto di sbarco  e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori sull'isola.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  ha emanato il divieto di sbarco e circolazione sull’isola d’Ischia per il 2010 in vigore dal 1 aprile  al 30 settembre 2010

Ecco di seguito il testo del decreto:

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

DECRETO 11 marzo 2010 - Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia. (10A03878)

[omissis]


DECRETA
 

ART. 1 - DIVIETO - Dal 1 aprile 2010 al 30 settembre 2010 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

ART. 2 - DIVIETO - Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e' esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.

ART. 3 - DEROGHE - Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 e' concessa deroga al
divieto per i veicoli appresso elencati:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri
funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t
limitatamente alle giornate dal lunedi' al venerdi', purche' non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessita' e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;
c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verra' concesso dall'Amministrazione Comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessita';
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
f) autoveicoli di proprieta' della Amministrazione Provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilita', autoveicoli di proprieta' dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;
g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale e' indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprieta', limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle quali sara' rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune;
k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per quindici giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sara' rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;
l) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.


ART. 4 - SANZIONI – Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008.


ART. 5 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - AI Prefetto di Napoli è concessa la facoltà , in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull’isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione;

ART. 6 - VIGILANZA - Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l’esecuzione e l’assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma lì, 11 marzo 2010

 

 


 

 


 



 

 

 

 

 


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