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Divieto di Sbarco ad Ischia
Ad
Ischia i turisti possono sbarcare tranquillamente in auto,
TRANNE I RESIDENTI DELLA REGIONE CAMPANIA,
per i quali vige il divieto di sbarco e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli
e ciclomotori sull'isola.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, ha emanato il divieto di sbarco e
circolazione sull’isola d’Ischia per il 2010 in vigore
dal 1 aprile al 30 settembre 2010
Ecco di seguito il testo del decreto:
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO 11 marzo 2010 - Norme sull'afflusso e circolazione
dei veicoli sull'isola di Ischia. (10A03878)
[omissis]
DECRETA
ART. 1 - DIVIETO
- Dal 1 aprile 2010 al 30 settembre 2010
sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola di Ischia,
comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana,
Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel
territorio della regione Campania o condotti da persone
residenti sul territorio della Regione Campania con
esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della
popolazione stabile dell'Isola.
ART. 2 - DIVIETO - Nel
medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e' esteso agli
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26
t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non
residenti nel territorio della Regione Campania.
ART. 3 - DEROGHE - Nel
periodo e nei comuni di cui all'art. 1 e' concessa deroga al
divieto per i veicoli appresso elencati:
a) autoambulanze, veicoli
delle forze dell'ordine e carri
funebri;
b) veicoli per il trasporto
di cose di portata inferiore a 13,5 t
limitatamente alle giornate dal lunedi' al venerdi', purche' non
festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che
trasportano generi di prima necessita' e soggetti a facile
deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e
periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive
turistiche provenienti con voli charter muniti della
certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il
trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di
carburante e di rifiuti;
c) autoveicoli al servizio
delle persone invalide, purche' muniti dell'apposito
contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una
competente autorita' italiana o estera;
d) autoveicoli per il
trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni
di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e
mercati. Il permesso di sbarco verra' concesso
dall'Amministrazione Comunale interessata, di volta in volta,
secondo le necessita';
e) autobus di lunghezza
superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per
tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree
loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
f) autoveicoli di proprieta'
della Amministrazione Provinciale di Napoli condotti dagli
agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilita',
autoveicoli di proprieta' dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto
Nazionale Geofisica e Vulcanologia;
g) veicoli in uso a soggetti
che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio
di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza
anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal
Comune sul quale e' indicata l'ubicazione dell'abitazione di
proprieta', limitatamente ad un solo veicolo per nucleo
familiare;
h) veicoli che trasportano
merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura,
sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura
sanitaria;
i) veicoli che trasportano
esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
j) veicoli, nel numero di
uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel
territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare
per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare
contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del
Comune di Barano d'Ischia, alle quali sara' rilasciato apposito
bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune;
k) veicoli, nel numero di
uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel
territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare
per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare
contratto di affitto, o per quindici giorni in un albergo del
Comune di Serrara Fontana, alle quali sara' rilasciata apposita
autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;
l) autoveicoli di servizio
per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale
del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.
ART. 4 -
SANZIONI – Chiunque viola i divieti di cui al
presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 cosi' come
previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del
Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008.
ART. 5 –
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - AI Prefetto di Napoli è
concessa la facoltà , in caso di appurata e reale necessità ed
urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al
divieto di sbarco sull’isola di Ischia. Tali autorizzazioni
dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza
sull’isola. Qualora le esigenze che dato luogo al rilascio di tali
autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le
Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati
motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo
stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione;
ART. 6 -
VIGILANZA - Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie
di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano
l’esecuzione e l’assidua e sistematica sorveglianza del rispetto
dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il
periodo considerato.
Roma lì, 11 marzo 2010
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